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3. Per la pace perpetua: articoli definitivi

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Come per gli articoli preliminari, non sarà fuori luogo riportare immediatamente gli articoli definitivi:

Primo articolo definitivo per la pace perpetua. La costituzione civile di ogni stato deve essere repubblicana.[1]

Secondo articolo definitivo per la pace perpetua. Il diritto internazionale deve fondarsi su una federazione di stati liberi.[2]

Terzo articolo definitivo per la pace perpetua. Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni di una ospitalità universale.[3]

Tenendo fermo il fatto che gli articoli definitivi richiedono che siano rispettati gli articoli preliminari, Kant pone un ulteriore vincolo intrastatale per la costituzione della pace perpetua: la costituzione civile di ogni stato deve essere repubblicana:

In una costituzione, invece, in cui il suddito non è cittadino e che quindi non è repubblicana, la guerra è la cosa più facile del mondo, perché il sovrano non è membro dello stato, ma ne è il proprietario e nulla perde dei suoi banchetti, delle sue cacce, castelli, feste a corte ecc. a causa della guerra, e la può quindi dichiarare come una specie di partita di piacere per cause insignificanti…[4]

La costituzione dello stato deve essere repubblicana perché in essa è supposta la scissione dei poteri esecutivo e giudiziario, così che non c’è forma di dispotismo: “Il regime repubblicano è il principio della separazione del potere esecutivo (governo) dal potere legislativo; il dispotismo è il principio dell’arbitraria esecuzione, da parte dello stato, delle leggi che esso si è dato”.[5] Non soltanto, dunque, si deve escludere che il detentore del potere fondi la sovranità su ragioni non costituzionali, ma si deve pure escludere che e non sia vincolato alle medesime leggi dei suoi sudditi, come accadeva nelle autocrazie (ad esempio, nello stato bizantino). Per questa ragione, Kant non solo riconosce alla costituzione repubblicana una preferenza per una ragione formale (l’uguaglianza politica – di diritto – assoluta di ogni cittadino di fronte alla legge in questo senso forte) ma pure per una ragione finale, cioè tenendo a mente di quale sia l’ordinamento giuridico formale che possa effettivamente garantire la pace perpetua. Solo la costituzione repubblicana consente il rispetto dei tre principi fondamentali per l’esistenza della condizione fondamentale intrastatale per la pace perpetua:

La costituzione fondata: 1) sul principio della libertà dei membri di una società (come uomini); 2) sul principio della dipendenza di tutti da un’unica legislazione comune (come sudditi); 3) sulla legge della eguaglianza (come cittadini), è l’unica costituzione che derivi dall’idea del contratto originario, su cui deve essere fondata ogni legislazione giuridica di un popolo; ed è la repubblicana.[6]

La violazione di 1) implicherebbe che alcuni uomini e al più tutti eccetto il sovrano (che deterrebbe ogni libertà) non abbiano la possibilità positiva di agire secondo la legge, il che condurrebbe ad una divisione incolmabile e disparitaria tra il sovrano e il resto dei sudditi: tale condizione imporrebbe un attrito permanente tra autorità statuale e il popolo tanto più che la condizione della libertà è un presupposto fondamentale della condizione naturale e, per tanto, non è sopprimibile: il problema dello stato di natura è l’estensione più che la natura della libertà. Sicché 1) va inclusa tra le condizioni fondamentali della costituzione statale.

La violazione di 2) implicherebbe la presenza di più legislazioni ln, poniamo siano due, l1 e l2 concorrenti il che determinerebbe che un certo fatto f potrebbe essere legale secondo la l1 e illegale secondo l2, cosa che, nel peggiore dei casi, potrebbe consentire ad un uomo il latrocinio in un caso e la sua negazione nell’altro: la presenza di più codici legali implicherebbe automaticamente l’instaurazione di una condizione di disparità che deve essere evitata, se si vuole conservare la pace. La violazione di 3) comporterebbe che alcuni uomini hanno più diritti di altri, conseguendo ad uno stato di disparità che non esclude il conflitto ma lo determina ipso facto e di per sé.

Kant nega la possibilità che la costituzione repubblicana implichi la democrazia come forma di governo: le due cose non vanno confuse. La costituzione repubblicana sancisce, secondo i punti 1)-3), ciò che è lecito per un governo qualunque, a prescindere dalla sua forma: la forma del governo e la natura istituzionale dello stato sono due realtà diverse. Una monarchia può essere costituzionale perché può prevedere il rispetto di 1)-3), non così una monarchia assoluta o una dittatura (perché violano tutti i punti, specie il primo e l’ultimo). Forse per ragioni di prudenza, Kant non si spinge fino alla difesa della democrazia come forma di governo capace di mantenere la promessa della pace perpetua. Eppure egli fornisce un argomento da tener presente in questo senso: la democrazia causa una condizione latente di continuo scontro tra gli individui perché a ciascuno è consentito (potenzialmente) di governare, il governo costituisce un interesse materiale, sicché più individui in competizione verso un unico scopo stanno in una condizione di conflitto pericolosa per la sopravvivenza dello stato e della pace “perché in essa tutti vogliono essere sovrani”.[7] Questa ragione spinge Kant a preferire una forma di governo non democratica che, in ogni caso, sono vincolati al rispetto dei punti 1)-3) con, in più, il fatto che devono essere i rappresentanti del popolo altrimenti violerebbero le condizioni precedenti: “Si può quindi dire che quanto più piccolo è il numero delle persone che rivestono il potere (il numero dei governanti), quanto maggiore è la loro forza rappresentativa, tanto più la costituzione politica si avvicina alla possibilità del regime repubblicano e può sperare di elevarsi alla fine fino ad esso per mezzo di graduali riforme”.[8]

Le condizioni preliminari più il primo articolo definitivo per la pace perpetua sanciscono i vincoli a cui gli stati che vogliano avere come scopo la pace permanente devono sottostare. E’ solo a questo punto che è possibile fornire un articolo per il diritto interstatale, non più dunque, per ciò che attiene alla ragione intrastatale. La suddivisione dei livelli giuridici è di capitale importanza al fine della pace universale:

Ma ogni costituzione giuridica, per quanto concerne le persone che vi sottostanno è 1) conforme al diritto pubblico statuale degli uomini che formano il popolo (ius civitatis); 2) conforme al diritto internazionale degli stati in rapporto tra loro (ius gentium); 3) conforme al diritto cosmopolitico in quanto uomini e stati, che stanno in relazione esterna tra loro, vanno considerati quali cittadini di uno stato universale (ius cosmopoliticum). Questa suddivisione non è arbitraria, ma necessaria in rapporto all’idea della pace perpetua. Ché, infatti, se uno di questi uomini e stati fosse a contatto ed esercitasse influenza fisica sugli altri, essendo tuttavia ancora nello stato di natura, ne deriverebbe quello stato di guerra da cui ci si vuole qui appunto liberare.[9]

Siamo al secondo livello della suddivisione della legalità, cioè quella che deve garantire i limiti reciproci tra individui statuali, giacché quella tra i soggetti politici umani è già garantita dalle condizioni preliminari e, in più, dal primo articolo definitivo per la pace perpetua. La condizione di pace interstatale, abbiamo visto, non è una condizione sufficiente, per quanto necessaria, della pace perpetua: occorre sopprimere ugualmente la stessa possibilità di conflitto latente o concreto anche per i soggetti statuali altrimenti ricondotti alla condizione naturale, che è una condizione di guerra permanente:

I popoli, quali stati, possono venir considerati come singoli individui, che nello stato di natura (cioè nell’indipendenza da leggi esterne) si ledono già nel loro essere l’uno accanto all’altro, e ognuno dei quali, per la propria sicurezza, può e deve pretendere dall’altro di entrare con lui in una costituzione simile alla civile, nella quale a ognuno possa venire assicurato il proprio diritto. Ciò sarebbe una lega di popoli, ma non dovrebbe essere uno stato di popoli.[10]

Kant si oppone all’idea che ci debba essere un superstato che governi ogni singolo soggetto statale. In effetti, quest’idea può passare per la mente laddove la pace tra soggetti umani è garantita proprio dalla presenza di uno stato che, attraverso l’uso della violenza unilaterale e attraverso la presenza di giudici imparziali vincolati all’unico codice legale, è in grado di mantenere lo stato di diritto, cioè di eguaglianza e libertà del cittadino di fronte ad un’unica legge (le condizioni 1)-3) della costituzione repubblicana). Se gli stati sono singoli individui al pari degli individui umani, allora si potrebbe supporre la presenza di un unico superstato capace di mantenere la pace tra gli altri. Questa possibilità è negata da Kant per via del fatto che un unico superstato che avesse come base popolare altri stati annullerebbe ipso facto la sovranità di tutti gli stati e diverrebbe un unico stato. Infatti, gli individui umani dei singoli stati del superstato sarebbero tutti vincolati ad un’unica legislazione della costituzione repubblicana (altrimenti si violerebbe la condizione 2), che imponeva, lo ripetiamo, la presenza di un’unica legislazione per tutti i soggetti di uno stesso stato. Questo imporrebbe, allora, che tutti gli stati sarebbero identici nella forma e nella sostanza: il governo sarebbe, allora, demandato all’unico sovrano dell’unico superstato, terminando di fatto la sostanza dei singoli membri statuali al suo interno. In questo senso, gli individui statuali non sono del tutto identici agli individui umani: tra due individui umani non si pone mai un caso di indiscernibilità, a differenza degli individui statuali. Inoltre, il rischio del superstato è quello di terminare in una forma di dispotismo o di assenza di limite esterno: non essendoci un diritto internazionale, essendoci un solo stato, non ci sarebbe alcuna limitazione possibile per una simile entità statuale, per quanto ogni possibile condizione di belligeranza interstatale sarebbe negata a priori. Così Kant predilige la prospettiva di una lega e di un (con)federalismo universale:

…che si può chiamare lega della pace (foedus pacis), per il fatto che questo cerca di mettere semplicemente fine a una guerra, mentre invece quello cerca di mettere fine a tutte le guerre, e per sempre. Questa lega non ha lo scopo di far acquistare potenza a un qualche stato, ma mira solo alla conservazione e alla sicurezza della libertà di uno stato, per sé, e al tempo stesso per gli altri stati confederati, senza che questi debbano sottomettersi (come gli uomini nello stato di natura) a leggi pubbliche e a una coazione sotto di esse. Si può rappresentare l’attuabilità (realtà oggettiva) di questa idea del federalismo che gradualmente si deve estendere a tutti gli stati, e condurre così alla pace perpetua…[11]

L’attuazione di un diritto internazionale deve prendere piede nella misura in cui ogni stato deve avere a cuore la pace perpetua come fine. Se così, allora la pace perpetua diventa possibile perché l’attuazione di un simile federalismo è effettivamente realizzabile (“realtà oggettiva”). Il diritto internazionale non può prevedere alcuna giustificazione reale per la guerra non soltanto perché negata dalle condizioni preliminari della pace perpetua, ma piuttosto perché la guerra costituisce l’impiego della forza in modo unilaterale nella misura in cui v’è una condizione ideale di offesa. La riparazione di un torto anche e soprattutto nel diritto internazionale non può prevedere la presenza di una condizione che di per sé prevede una condizione non bilaterale e, dunque, diseguale tra i soggetti statuali.

Kant ammette la difficoltà di supporre la cessione di alcuni importanti presunti diritti della sovranità e della statualità (appunto, quello di poter condurre guerre legittime), ma altresì riconosce il fatto che anche un piccolo nucleo di stati può costituire un inizio per tendere sempre più verso una generale comunità di stati uniti nello scopo della pace perpetua (quella che Kant ha definito come “lega della pace (foedus pacis)”). D’altra parte, se i singoli individui umani, così volubili, volitivi ed egoisti, hanno riconosciuto e concordato sulla necessità di convenire ad una sola legge amministrata da un giudice imparziale in vece di una comunità istituzionale condivisa, non si vede perché gli stati non possano o non debbano convenire sotto un unico diritto internazionale che li liberi dalla continua minaccia del vicino.

Fondata la condizione del diritto internazionale, definito nel secondo articolo definitivo per la pace perpetua, Kant può procedere alla definizione del terzo e ultimo articolo definitivo: “Il diritto cosmopolitico deve essere limitato alle condizioni di una ospitalità universale”.[12] Questo articolo serve a limitare la possibilità di azione non dei singoli stati ma della lega stessa, ora riunita sotto il fine della pace perpetua: essa non può farsi strumento di sopraffazione, anche quando lo scopo sia virtuoso da un punto di vista morale ideale. In altre parole, la guerra non sarebbe un mezzo idoneo per costringere gli altri stati ad aderire all’idea della pace perpetua. La seconda finalità del terzo articolo definitivo è quello di sancire la modalità di associazione: gli stati federati devono accettare con benevolenza la presenza di nuovi membri all’interno della federazione, a condizione che questi siano compatibili con i principi fondamentali su cui si riconoscono gli stati della federazione. In caso contrario, lo stato può essere “ospitato” ma non accettato per ragioni di forma e sostanza e non di principio:

Qui, come negli articoli precedenti, non si tratta di filantropia ma di diritto, e quindi ospitalità significa il diritto di uno straniero, che arriva sul territorio altrui, di non essere trattato ostilmente. Egli può essere allontanato, se ciò può essere fatto senza suo danno; ma sino a quando se ne sta pacificamente al suo posto, non va trattato come nemico. Non si tratta di un diritto di ospitalità cui egli possa fare appello (…), ma di un diritto di visita…[13]

In questa sede, Kant coglie l’occasione per dichiarare una delle più feroci condanne non soltanto della schiavitù perpetrata ai danni delle popolazioni sottomesse nelle colonie, ma proprio del fenomeno del colonialismo europeo in quanto tale. Il colonialismo, nella prospettiva kantiana, non soltanto nega le condizioni fondamentali preliminari per la pace perpetua e fonda uno stato di diseguaglianza permanente tra gli individui assoggettati e gli amministratori delle colonie rappresentanti dei governi europei, ma viola continuamente i più basilari fondamenti della morale. In particolare, Kant condanna senza appello (1) la schiavitù, (2) l’uso sistematico della violenza contro le popolazioni sottomesse a dispetto di ogni condizione di diritto e civiltà a cui confronto nessun popolo ʽbarbaroʼ era mai giunto, (3) la violazione sistematica delle più semplici e primordiali leggi morali e (4) l’ipocrisia degli europei:

Il peggio (o il meglio, se lo si considera dal punto di vista di un giudice morale) è che tali stati non traggono alcun vantaggio da queste violenze, che tutte le loro società commerciali sono sul punto di fallire, che le isole dello zucchero, sedi della più crudele schiavitù che mai sia stata immaginata, non danno alcun reddito reale, ma lo danno solo indirettamente, e in realtà per uno scopo non molto lodevole, poiché servono a fornire marinai alle flotte militari per le guerre in Europa; e così si comportano potenze che fanno grande sfoggio di religiosità e che, pur commettendo ingiustizie con la stessa facilità con cui berrebbero un bicchier d’acqua, vogliono essere ritenute come degli eletti nell’ortodossia della fede.[14]

[1] Kant (1795), p. 57.

[2] Ivi., Cit., p. 61.

[3] Ivi., Cit., p. 66.

[4] Ivi., Cit., p. 59.

[5] Ivi., Cit., p. 59.

[6] Ivi., Cit., p. 57.

[7] Ivi., Cit., p. 60.

[8] Ivi., Cit., p. 60.

[9] Ivi., Cit., p. 57.

[10] Ivi., Cit., pp. 61-62.

[11] Ivi., Cit., p. 64.

[12] Ivi., Cit., p. 66.

[13] Ivi., Cit., p. 66.

[14] Ivi., Cit., p. 69.


Giangiuseppe Pili

Giangiuseppe Pili è Ph.D. in filosofia e scienze della mente (2017). E' il fondatore di Scuola Filosofica in cui è editore, redatore e autore. Dalla data di fondazione del portale nel 2009, per SF ha scritto oltre 800 post. Egli è autore di numerosi saggi e articoli in riviste internazionali su tematiche legate all'intelligence, sicurezza e guerra. In lingua italiana ha pubblicato numerosi libri. Scacchista per passione. ---- ENGLISH PRESENTATION ------------------------------------------------- Giangiuseppe Pili - PhD philosophy and sciences of the mind (2017). He is an expert in intelligence and international security, war and philosophy. He is the founder of Scuola Filosofica (Philosophical School). He is a prolific author nationally and internationally. He is a passionate chess player and (back in the days!) amateurish movie maker.

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