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Azione Filosofica – Statuto

Motto dell’associazione

Abbiamo il coraggio di usare tutta la nostra intelligenza

Statuto

Cariche Sociali all’atto della fondazione

CoordinatoreCoordinatore = Giangiuseppe Pili

Presidente = Giacomo Carrus

Segretario e revisore dei conti = Wolfgang F. Pili

Consigliere = Riccardo Scasseddu

Consigliera = Laura Baire

1. Denominazione e sede legale

La costituente associazione “Azione Filosofica” è ufficialmente abbreviata con le sole lettere (AF) ed è fondata sulla base del blog “Scuola Filosofica” da cui riprende ideali, pratiche e aspirazioni. La sede legale dell’associazione è a Cagliari. Al momento della fondazione l’associazione non gode di una propria sede sociale. Tutte le iniziative non hanno fini di lucro.

2. Mission – Valori e Ideali dell’associazione

2.1 Ideali e Valori Costitutivi L’associazione culturale (AF) ha come ideali la ragione, la cultura e la democrazia che implicano il pieno riconoscimento dei valori costitutivi di libertà e fraternità tra esseri umani.

AF nasce con l’intento di promuovere la cultura in ogni sua forma senza barriere istituzionali, etniche, razziali o di qualsiasi genere e tipo che possano in qualunque modo recare detrimento ai valori costitutivi dell’associazione.

2.2 Ispirazione dell’associazione AF rigetta esplicitamente ogni forma di aristocrazia, ovvero il privilegio di pochi rivendicato su basi contrarie ai suoi valori (cfr. 2.1) quali che esse siano. Per tale ragione, AF promuove l’attiva collaborazione tra i soci, la libera e totale circolazione delle idee, l’adesione di associati (siano essi singoli individui o parti sociali collettive) indipendentemente dalla loro estrazione sociale, economica, culturale e istituzionale. AF riconosce come membri tutti coloro che si rispecchiano nei suoi ideali di ragione, libertà e fraternità, senza ulteriori vincoli e barriere.

2.3 Missione generale AF intende riconoscere un valore preminente a qualunque tipo di iniziativa che rientri nei valori associativi. AF promuove le attività proposte dai soci, i quali sono invitati a condividere e divulgare le loro iniziative culturali.

AF intende promuovere un modello di razionalità umana positiva capace di trasformare le idee in azione per difendere quegli ideali di ragione, libertà e fratellanza e, quindi, di cultura e democrazia stabiliti nel presente statuto. Chiunque faccia parte di AF riconosce l’importanza della difesa di questi valori con lo scopo esplicito di impegnarsi a portare avanti le condizioni della loro piena e totale attuazione.

3. Adesione alla associazione AF accetta qualunque membro singolo o collettivo, siano essi istituzioni, società, associazioni (et similia) a condizione che essi dimostrino di conoscere, accettare e promuovere attivamente i valori dell’associazione (cfr. 2).

I soci di AF sono tenuti alla partecipazione associativa nei limiti delle loro possibilità e in riferimento ai propri campi di interesse e hanno diritto di partecipazione alle assemblee dell’associazione.

La membership ha durata annuale.

3.1 Invito AF accetta e invita i soci a coinvolgere altri individui (singoli o collettivi) all’interno dell’associazione, previa accettazione da parte del direttivo.

3.2 Autopromozione AF accetta e invita tutte le parti sociali (singole o collettive) ad associarsi alle note condizioni (cfr. 3). Questo genere di richiesta deve venire sottoposta al gruppo direttivo di AF, e deve venire accettata dal presidente, a meno che il gruppo direttivo non si opponga esplicitamente. In tal caso, il presidente predispone una votazione per giudicare il caso, in cui varrà la decisione della maggioranza dei votanti.

3.3 Onorarietà I soli membri del collegio direttivo (cfr. 4.1) possono proporre soci onorari, i quali sono da intendersi quali particolari figure di prestigio che possono promuovere e/o accrescere il prestigio dell’associazione. L’onorarietà può essere concessa a condizione che i soci onorari proposti rispettino le ordinarie clausole sociali ed essa deve venire approvata dal solo presidente o coordinatore o dal consiglio direttivo (cfr. 4).

3.4 Quota associativa si definisce quota associativa quella somma versata dal socio all’atto dell’iscrizione che servirà per portare avanti le attività associative.

4. Organi dell’associazione

4.1 Collegio Direttivo AF si struttura sul collegio direttivo composto dalle seguenti figure associative: coordinatore, presidente, segretario e revisore dei conti, due consiglieri.

4.2 Il presidente Il presidente è il riferimento esecutivo dell’associazione e ha l’onere di progettare la strategia dell’associazione e la sua implementazione, accettando e ascoltando le proposte dei soci. Il presidente ha il dovere di condividere le proposte dei soci con il collegio direttivo e, in caso di controversia, convocare il collegio per dirimere la contesa tramite votazione a maggioranza dei votanti. Il presidente convoca una volta all’anno l’assemblea ordinaria. Il presidente è il responsabile legale e figura di riferimento giuridica dell’associazione e ha la facoltà di proporre al collegio direttivo una mozione di espulsione dall’associazione. La carica ha durata triennale.

4.3 Il coordinatore Il coordinatore è una figura di riferimento il cui scopo è quello di ispirare e seguire il buon operato dell’associazione. Egli ha diritto di voto nel consiglio direttivo e ne fa parte di diritto, con il compito di ispirare, coordinare e facilitare l’attività di AF. Ha durata sessennale.

4.4 Il segretario e revisore dei conti Il segretario e revisore dei conti dell’associazione ha il compito di redigere il bilancio dell’associazione, gestire il patrimonio materiale e immateriale di essa, redigere e aggiornare il database dei soci, e vigilare sull’operato del consiglio direttivo rispetto alle norme statutarie qui definite. Egli ha diritto di voto nel consiglio direttivo. La carica ha durata triennale.

4.5 I consiglieri (2) I due consiglieri hanno il compito di valutare le attività proposte all’associazione, fornire supporto attivo all’interno di essa e partecipare alle riunioni operative. Essi hanno diritto di voto nel consiglio direttivo. La carica ha durata triennale.

4.6 Consiglio direttivo È l’assemblea ordinaria del collegio direttivo che è convocata dal presidente di sua spontanea iniziativa o su richiesta di qualunque membro del collegio stesso. La convocazione del consiglio direttivo avviene attraverso email e/o sistemi di messaggistica istantanea entro il quinto giorno precedente lo stesso.

(a) Essa ha valore esecutivo e normativo rispetto alle decisioni deliberate.

(b) La riunione ha validità associativa solo con la partecipazione attiva di tutti i membri del collegio anche in remoto. Qualora un membro sia impossibilitato alla partecipazione ha la facoltà di delegare un altro membro tramite comunicazione per email al presidente. Tale facoltà di delega è negata esclusivamente al presidente e al coordinatore.

(c) La votazione può essere effettuata anche in remoto purché tutti i membri deliberino. Nelle votazioni direttive non sono ammesse astensioni.

(d) Il consiglio direttivo può modificare lo statuto dell’associazione a condizione di maggioranza dei votanti e dopo aver fatto deliberare i soci sulla questione. La modifica dello statuto passa se l’assemblea dei soci è concorde con essa. Limitatamente all’assemblea dei soci, la maggioranza necessaria per modifiche dello statuto è fissata ai tre quarti dei votanti. Limitatamente al consiglio direttivo, la votazione può avvenire anche in remoto. In caso in cui le due deliberazioni non abbiano un esito univoco, il coordinatore ha il compito di interpretare quale dei due risultati sia maggiormente aderente ai valori originari dell’associazione. Si intende che in caso di unanimità delle due deliberazioni, il coordinatore non ha alcun diritto supplementare di interpretazione e decisione.

(e) Il collegio direttivo ha il potere di conferire ruoli associativi definiti (di validità annuale) ad associati.

4.7 Assemblea ordinaria AF si impegna ad organizzare una assemblea annuale ordinaria in cui:

(I) si presentano i risultati raggiunti;

(II) si mostra e discute il bilancio;

(III) si riconoscono le attività dei soci (siano essi individui o istituzioni);

(IV) si ascoltano proposte e revisioni di attività associative;

(V) si prospetta la strategia e l’attività futura.

Alla scadenza delle cariche del collegio direttivo, l’assemblea ordinaria dei soci elegge il/i nuovi membri del collegio. In caso di parità di preferenze tra due o più candidati alla stessa carica, è il collegio direttivo ad eleggere il/i nuovi membri attraverso votazione a maggioranza dei votanti.

La convocazione all’assemblea ordinaria avviene attraverso email e/o sistemi di messaggistica istantanea entro il trentesimo giorno precedente la stessa. I soci pèossono delegare il voto ad altri soci tramite richiesta esplicita per email inoltrata al presidente o al coordinatore.

4.8 Assemblea straordinaria Assemblee straordinarie possono essere istituite qualora un membro del collegio direttivo sottoponga questioni di massima urgenza al collegio stesso. In tal caso, è onere del presidente convocare quanto prima l’assemblea.

La convocazione all’assemblea straordinaria avviene attraverso email e/o sistemi di messaggistica istantanea entro il trentesimo giorno precedente la stessa.

  • Assemblea straordinaria del collegio direttivo Come al paragrafo precedente ma solo per decisioni che richiedono l’intervento del solo collegio direttivo e non del restante corpo associativo.

La convocazione dell’assemblea straordinaria del collegio direttivo avviene attraverso email e/o sistemi di messaggistica istantanea entro il quinto giorno precedente la stessa.

  • Definizione ruolo associativo AF riconosce esplicitamente ruoli associativi al suo interno che si intendono genericamente attività definite per scopi e metodi attinenti ai piani strategici dell’associazione. All’atto di proposta del riconoscimento di un ruolo associativo da parte del presidente, si definiscono esplicitamente gli obiettivi del ruolo che il socio si impegna a portare avanti. In caso di inadempienza agli impegni presi il socio si considera decaduto dal ruolo ricoperto.

4.11 Espulsioni Nei casi di evidente gravità, è possibile procedere all’espulsione di soci che abbiano condotto azioni pubbliche contrarie ai valori dell’associazione, laddove con “azione pubblica” si comprendono anche atti linguistici che siano chiaramente in violazione dei valori dello statuto. L’espulsione di qualunque socio può avvenire esclusivamente su richiesta ufficiale del presidente e dopo la votazione del consiglio direttivo per maggioranza dei votanti. Si intende che tale richiesta ha l’onere di porre in evidenza la violazione dello statuto da parte del socio.

5. Elezione cariche sociali

5.1 Condizioni di eleggibilità Le cariche sociali sono aperte a tutti i soci maggiorenni (+18) a condizione che:

(a) essi facciano parte dell’associazione da almeno quattro anni consecutivi;

(b) essi possano dimostrare di aver condotto la loro permanenza associativa attivamente, ovvero in accordo con lo statuto (cfr. 3), per almeno due anni anche non consecutivi. Con “partecipazione attiva” si intende l’aver ricoperto un ruolo associativo (cfr. 4.10);

(c) nel caso di candidatura per la carica di coordinatore, il candidato deve aver ricoperto almeno una carica del collegio direttivo.

5.2 Elezione L’elezione di tutte le cariche del consiglio direttivo avviene per votazione da parte di tutti i soci presenti.

5.3 Reiterazione della cariche La cariche hanno durata triennale. Qualora non ci sia nessuna proposta nel cambiamento delle cariche del collegio direttivo, ovvero nessuno dei soci (esterni al gruppo del collegio direttivo uscente) si proponga per concorrere alle cariche, si intende che le cariche vengono automaticamente rinnovate come precedentemente figurate, mantenendo cioè lo stesso collegio direttivo.

5.4 Vicariato Nel caso in cui un membro del collegio direttivo faccia ufficialmente richiesta al presidente di decadenza dalla carica tramite apposito modulo inoltrato via email al presidente, quest’ultimo assume temporaneamente il ruolo vacante impegnandosi a convocare entro 35 giorni l’assemblea straordinaria dei soci al fine di eleggere un nuovo membro del collegio. Nell’eventualità di assenza di candidati alla carica, l’onere dell’elezione ricade sul collegio direttivo che ha l’obbligo di riunirsi per questo scopo entro sette giorni dallo svolgimento dell’assemblea dei soci di cui sopra. Nel caso di dimissioni del presidente la carica viene temporaneamente assunta dal coordinatore con tutti gli obblighi di cui sopra.

6. Fondazione di associazioni parallele Nello spirito del progetto, è possibile fondare un gruppo associato ad AF. Per la fondazione di un nuovo gruppo indipendente è necessario sposare interamente i valori e le procedure stabilite in AF.

Il nome dell’associazione nascente avrà il nome “Azione Filosofica” e il nome della città o paese locale “AF – Milano” (ex).

Per iniziare una nuova associazione:

(a) è necessario avere un collegio direttivo costituito da cinque membri le cui prerogative sono definite dallo statuto di AF;

(b) il presidente del collegio direttivo del nuovo gruppo deve essere parte di AF da almeno due anni ed avere una comprovata partecipazione attiva alle attività del progetto ovvero aver ricoperto un ruolo associativo (cfr. 4.10);

(c) il gruppo nascente deve assumere interamente lo statuto definito da AF e può effettuare modifiche allo statuto, che conta come proprio e distintivo, solamente in accordo con il collegio direttivo del gruppo fondatore, il quale deve votare in tal senso ed esprimere un giudizio con maggioranza; inoltre nessun gruppo può modificare la sezione relativa ai valori dell’associazione (cfr. par. 1 & 2): qualsiasi modifica in tal senso equivarrebbe al rigetto immediato dell’associazione come parte della costellazione di associazioni AF;

(d) i gruppi associati ad AF hanno l’obbligo di coordinarsi con gli altri e rendere pubbliche e trasparenti le proprie iniziative;

(e) Si intende che qualsiasi violazione comprovata dei valori di AF implica la squalifica intera del gruppo che perde ogni diritto di usufruire di ogni collegamento con AF e i suoi gruppi affiliati.

7. Estinzione dell’associazione Nel caso in cui non si riuscisse a fondare un gruppo direttivo o non si raggiungesse la soglia critica di 5 membri, si intende che l’associazione si estingue e che il patrimonio residuo verrà dato interamente in beneficenza e i restanti oneri di liquidazione di beni materiali e immateriali spettano al presidente o al coordinatore.

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