Press "Enter" to skip to content

I vari tipi di società – Nozioni tratte dal Codice Civile

https://pixabay.com/nl/photos/dollar-geld-honderd-100-bill-5360049/

Iscriviti alla Newsletter!


Azienda

L’articolo 2555 del Codice Civile definisce l’azienda come “il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Dunque per azienda molte volte si sottintende impresa che però ha delle sfumature leggermente diverse: l’azienda è dunque un complesso di beni organizzati da una figura imprenditoriale detta appunto “imprenditore”.

Imprenditore

L’articolo 2082 del Codice Civile definisce l’imprenditore come la figura che “esercita professionalmente un’attività economica finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi”, laddove per “professionalmente” si intende l’applicazione del contratto collettivo dei lavoratori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti familiari (impresa familiare).

Persona fisica

Sono persone fisiche gli individui che con la loro nascita diventano soggetti rilevanti ai fini del diritto, in quanto divengono titolari di diritti e doveri, cioè acquisiscono la capacità giuridica. Con il raggiungimento della maggiore età la persona fisica acquisisce la capacità (vista come presa di posizione conscia) di agire e cioè la capacità di porre atti rilevanti ai fini giuridici.

Persona giuridica

Sono persone giuridiche gli individui che hanno un soggetto di diritto costituito da persone fisiche e beni che si uniscono per raggiungere fini comuni: abbiamo la persona giuridica pubblica che persegue interessi di utilità pubblica e la persona giuridica privata i cui interessi sono esclusivamente privati e possono comprendere fini di lucro. Fra queste ultime persone giuridiche spiccano le associazioni, le imprese e le fondazioni, per esempio. Quindi la persona giuridica è un legame che si può sciogliere nel caso del raggiungimento di un obbiettivo (come in un’associazione), per il raggiungimento del termine di durata prevista, per la mancanza di soci minimi previsti dalla legge, o per un fallimento in caso di società commerciali. Allo scioglimento di una persona giuridica scatta automaticamente la liquidazione del patrimonio.

Società

Quando si fonda una società, due o più persone, conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Esistono diversi tipi di società. Quando queste sono gestite da persone giuridiche sono:

  • Società semplici che sono il tipo più basico di società che si possano fondare. Esse non possono essere utilizzate per l’esercizio di un’attività commerciale, e di conseguenza, non è soggetta a un eventuale fallimento. È soggetta quindi all’iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese.
  • Società in Nome collettivo (Snc) è un tipo di società di persone in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali. Normalmente è per le aziende commerciali di dimensioni medio piccole ed è tenuta a redare i regolari libri contabili, essendo così soggetta a un eventuale fallimento.
  • Società in Accomandita Semplice (Sas) è una società di persone che può esercitare sia un’attività commerciale sia attività non commerciale e che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci, i soci accomandanti, che rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata), e i soci accomandatari che rispondo solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Solo questi ultimi possono essere i protagonisti dell’amministrazione societaria.
  • Società di Capitali nel caso in cui la persona giuridica gode di una autonomia patrimoniale perfetta (il loro patrimonio si distingue da quello dei soci fondatori).

Tutte le società si dividono in:

  • Società a Responsabilità limitata (S.r.l.) si presenta come un modello intermedio fra una società di persone semplice e una società per azioni. La S.r.l. può costituirsi per contratto o per atto unilaterale. Il capitale sociale minimo ammonta a 10.000€. E’ necessaria la redazione di un atto costituivo per atto pubblico (vedi allegato di sotto).
  • Società per Azioni (S.p.A.) è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni. Per cui il capitale sociale è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione e i diritti sociali inerenti alla quota stessa. Il patrimonio della società è quindi completamente distinto dal capitale dei soci, i quali questi ultimi hanno una responsabilità limitata alla sola quota di partecipazione d’entrata nella società. Il capitale sociale ammonta a minimo 120.000€.

Allego l’articolo 2463 del Codice Civile in merito alla Costituzione di una società.

COSTITUZIONE

1. La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.

  1. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
    1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
    2) la denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
    3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
    4) l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
    5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura [c.c. 2464];
    6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
    7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l’amministrazione, la rappresentanza;
    8) le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
    (Numero così modificato dal comma 24 dell’art. 37, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)
    9) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.
  2. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
  3. L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione (Comma aggiunto dal comma 15-ter dell’art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99)
  4. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.(Comma aggiunto dal comma 15-ter dell’art. 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99)(L’articolo 3 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (e conseguentemente il presente articolo) è stato successivamente modificato dall’art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37)(Il Capo VII del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2472 a 2497-bis, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l’attuale Capo VII, comprendente gli articoli da 2462 a 2483, dall’art. 3, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)[i]

Al seguito della costituzione di  una società si stila uno statuto che è l’atto che regola la vita interna ed il funzionamento della società, nel rispetto delle norme del Codice Civile; e infine un atto costitutivo che è il vero e proprio atto giuridico con il quale si dà vita ad una persona giuridica. Nel caso delle fondazioni prende nome di atto di fondazione.

[i]http://www.e-glossa.it/wiki/codice_civile_art._2463.aspx


Wolfgang Francesco Pili

Sono nato a Cagliari nell’aprile del 1991. Ho da sempre avuto nelle mie passioni, la vita all'aria aperta, al mare o in montagna. Non disdegno fare bei trekking e belle pagaiate in kayak. Nel 2010 mi diplomo in un liceo classico di Cagliari, per poi laurearmi in Lettere Moderne con indirizzo storico sardo all'Università degli studi di Cagliari con un'avvincente tesi sulle colonie penali in Sardegna. Nel bimestre Ottobre-Dicembre 2014 ho svolto un Master in TourismQuality Management presso la Uninform di Milano, che mi ha aperto le porte del lavoro nel mondo del turismo e dell'accoglienza. Ho lavorato in hotel di città, come Genova e Cagliari, e in villaggi turistici di montagna e di mare. Oggi la mia vita è decisamente cambiata: sono un piccolo imprenditore che cerca di portare lavoro in questo paese. Sono proprietario, fondatore e titolare della pizzeria l'Ancora di Carloforte. Spero di poter sviluppare un brand, con filiali in tutto il mondo, in stile Subway. Sono stato scout, giocatore di rugby, teatrante e sono sopratutto collaboratore e social media manager di questo blog dal 2009... non poca roba! Buona lettura

3 Comments

    • Enne TechEnne Tech 28 Ottobre, 2014

      Grazie Salvatore!, si tratta, infatti, di una presentazione very basic.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *