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Dei delitti e delle pene – Cesare Beccaria

[Q]uando la norma del giusto o dell’ingiusto, che deve dirigere le azioni sì del cittadino filosofo, non è un affare di controversia, ma di fatto, allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli quanto è minore la distanza fra chi soffre e chi fa soffrire, più fatali che quelle di un solo perché il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli.

Qual esempio alla nazione sarebbe poi se si mancasse all’impunità promessa, e che per dotte cavillazioni si strascinasse al supplicio ad onta della fede pubblica chi ha corrisposto all’invito delle leggi! Non sono rari nelle nazioni tali esempi, e perciò rari non sono coloro che non hanno una nazione altra idea che di una macchina complicata, di cui il più destro e il più potente ne muovono a lor talento gli ordigni…

Cesare Beccaria – Dei delitti e delle pene


  1. Introduzione ai fondamenti del trattato

Dei delitti e delle pene (1764) è uno dei più importanti studi filosofici del secolo dei Lumi e rimane ancora oggi una pietra miliare della filosofia del diritto e della filosofia politica. L’autore, Cesare Beccaria, era un nobile facoltoso che, grazie all’educazione religiosa e rigida dell’epoca, unita ad un’intelligenza fuori dall’ordinario, era riuscito a vivere una vita irta di problemi: aveva preso le distanze (anche economiche, dettaglio diremmo indice dello spirito di Beccaria) dalla famiglia e sposato una donna, da alcuni definita “volubile”. Alle difficoltà della vita e di un carattere complesso, sicuramente inadatto a mantenersi nella società mondana, Beccaria studia i principali autori illuministi, tra cui Diderot e Hume. Di quest’ultimo senza dubbio deve aver letto il Trattato sulla natura umana, perché si trova continuamente traccia della nozione di idea come aggregato di percezioni sensibili e di come, di fatto, la stessa conoscenza umana sia esclusivamente un aggregato di percezioni e sentimenti correlati ad esse. Infine, dopo aver lavorato anche come maestro, Beccaria diventa infine un magistrato. [Se vuoi scaricare l’articolo in pdf.: vai qui]

Due parole sull’autore erano doverose perché l’opera in questione è effettivamente il riflesso di uno spirito illuminista e illuminato. Nonostante le apparenze, l’opera non è esattamente “sistematica” e sebbene abbia sostanzialmente un carattere argomentativo, essa lascia spesso spazio non solo a digressioni ampiamente secondarie, ma anche ad una prosa vivace e a tratti potente. Questo va detto non solo perché oggi siamo abituati a tal punto ad opere prive di stile solo perché gli autori sono professionisti di un mondo che non deve parlare a nessuno che non crediamo possibile alcuna alternativa; sia perché è un fatto rimarchevole in se stesso. L’opera si dice sia stata motivata dalla richiesta di un amico, il Verri, con il quale Beccaria discuteva di temi importanti e di comuni letture. In sostanza, pare che il Verri disse che Beccaria si annoiava visibilmente e annoiava pure gli altri, quindi era il caso di dargli un tema che potesse essere di suo gradimento. E infatti da questa occasione nasce il trattato che, pure, non è lungo.

La non eccessiva lunghezza (un centinaio di pagine) non è certamente sinonimo di qualità di per sé, ma è sicuramente parte del motivo per cui l’opera fu un successo editoriale mondiale (cioè, europeo, quando l’Europa poteva per sé definirsi autosufficiente, culturalmente parlando, tale da parlare addirittura per il mondo). Infatti, Dei delitti e delle pene è un libro che si legge volentieri e la non eccessiva dimensione sicuramente stimola a leggere il lavoro integralmente. Una prosa spedita, argomentazioni né eccessivamente dettagliate né dilatate, una lunghezza sostenibile e una certa importanza politica (e all’epoca sicuramente anche teologica) del tema hanno reso il libro un successo ed è probabilmente l’opera italiana più influente a livello storico-culturale, seconda forse solo a Il principe di Machiavelli o ad alcune opere di Tommaso D’Aquino.

Il tema dell’opera è espresso sin dal titolo e si tratta di un compendio più che sulla natura della pena, sulla dimensione della pena rispetto ad un qualche principio di giustizia che sia sostanzialmente universale per le nazioni. Infatti, la nozione di pena, come altri concetti potenzialmente interessanti da un punto di vista metafisico (o che potrebbero sconfinarvi facilmente), non sono considerati da questa angolatura perché il fine di Beccaria è politico molto più di quanto non lo sia morale. Infatti, non a caso, il libro fu attaccato da feroci critiche non tanto perché impegnato sulla variazione del fondamento ultimo della pena (non più un giudizio assoluto sulle intenzioni ma esclusivamente sulla natura degli effetti dell’errore umano su persone o cose), quanto perché esso sottende una generale revisione del sistema politico.

In Beccaria, la fonte ultima della sovranità consiste nella preservazione massima della libertà individuale, la quale deve essere limitata perché, di per sé, nel suo pieno esercizio, non consentirebbe la convivenza sociale. La convivenza sociale è pensabile, però, solo se conduce al minimo di perdita di libertà per conseguire ad un vantaggio generale (il bene pubblico e il benessere generale). Lo stato di natura, in cui l’uomo è nemico del suo simile, viene vinto dalla forza, ma questa a sua volta deve essere fondata sulla legge per garantire il principio di minimo cedimento della libertà individuale e garantire la convivenza sociale tale da sfociare nel benessere pubblico.

La legge è il fondamento del benessere sociale ed è anche la garanzia dell’assenza di arbitrio del sovrano e della magistratura, pure insostituibili ciascuno nel suo ruolo. La legge, dunque, è la fonte ultima della giustizia, anticipazione o ripresa dei fondamenti stessi della democrazia liberale di là da venire. Il problema principale riscontrato da Beccaria è infatti l’arbitrio degli individui, specialmente di quelli che si trovano in posizioni di potere oppure che si trovano nelle condizioni giuste per esercitarlo senza venire puniti. L’istituzione della legge non ha sottocategorie né eccezioni all’interno di una nazione e non dovrebbero esistere caste privilegiate di individui che possano facilmente sottrarsi alle leggi dello stato (cosa tutt’altro che banale quando Beccaria scriveva, dato che la nobiltà e il clero erano certamente in condizioni diverse rispetto al normale contadino e lui stesso era di famiglia nobile). Quindi, criticando il sistema penale, incentrato sulla nozione di intenzione dell’atto criminoso rispetto alla constatazione del danno reale, rimarca che il sistema legale complessivo non solo favorisce l’interpretazione arbitraria della legge, ma anche la sua stessa inapplicabilità. Infatti, da un lato tanto più la legge è suscettibile di interpretazioni, tanto più si condannano persone in base all’arbitrio di un magistrato. Da un altro lato, quando la legge è vaga, può anche divenire semplicemente inapplicabile. Il che comporta, ancora, che il sistema di polizia e di magistratura sfruttino la loro posizione di potere per incriminare persone che non hanno commesso alcun reato.

Inoltre, Beccaria osserva che le leggi dello stato e la magistratura dovrebbero avere a cuore che i delitti non si ripetano o proprio non si verifichino. Questo implica che lo scopo ultimo del sistema legale è prevenire e non punire i delitti. Per questa ragione, verso la fine dell’opera, Beccaria propone cinque disincentivi ai delitti: premiare le virtù, disincentivare la corruzione della magistratura, promuovere le scienze e l’educazione. A parte il secondo, gli altri disincentivi sono tutti interessanti perché assai lontani dall’essersi mai veramente verificati.

Infatti, l’educazione dei cittadini interna ad uno stato non passa attraverso la promozione di virtù civiche e pubblicamente riconosciute, ma dalle indefesse punizioni e umiliazioni, ritenute molto più efficienti come mezzo di insegnamento che la promozione delle virtù. Tutto considerato è anche nell’ordine delle cose, nella misura in cui proprio perché la punizione o l’umiliazione sono l’attestazione di un errore, lo stato diventa una sorta di padre infallibile, di fronte al quale il cittadino non può che accettare il consiglio. D’altronde, l’idea di Beccaria aveva pure una profonda ragion d’essere nel fatto che oltre a scongiurare il male, bisognerebbe anche incentivare il bene. Che si intende dare una via ai cittadini per promuovere attività civilmente apprezzabili, ovvero il bene pubblico. Nel migliore dei casi quella che si intende comunemente con “promozione delle virtù” è spesso solamente la legittimazione di un malfunzionamento e il sintomo di una reale corruzione del costume politico e statale.

Per quanto riguarda la promozione della scienza e dell’educazione come veicoli di disincentivo dei delitti ovvero, diremmo oggi, degli atti criminali, l’idea è quella che un popolo colto riesce a bloccare più facilmente la vivacità delle sue emozioni, le quali inducono a violare le leggi per ottenere un bene immediato invece di uno a lungo termine. E in tempi in cui la crisi economica era spesso correlata ad una crisi alimentare, avere un popolo istruito poteva fare la differenza tra un popolo in rivolta e un popolo paziente e rassegnato ma pur sempre operoso nel tentativo di migliorare la situazione.

Quindi, Beccaria propone un’opera di filosofia politica proprio perché critica il suo sistema penale. Egli sembra rivolgersi ad un lato della medaglia, ma in realtà sta guardando all’altro. Infatti, come appena visto, Beccaria inserisce il problema del sistema penale non soltanto nell’applicazione (arbitraria) della legge da parte dei magistrati (spesso corrotti e comunque dotati di un potere insoverchiabile) ma proprio nella legge stessa, definita vaga ed oscura. Quindi il fondamento stesso della giustizia, garantito solo dalla presenza di un corpus di leggi chiaro e non suscettibile di interpretazioni arbitrarie, era minato alle fondamenta. L’intero edificio politico viene semplicemente considerato qualcosa di obsoleto, nel migliore dei casi. Tra i passi più belli dell’intera opera:

Apriamo le istorie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbon esser patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo stromento delle passioni di alcuni pochi, o nate da una fortuita e passeggiera necessità; non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana, che in un sol punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini, e le considerasse in questo punto di vista: la massima felicità divisa nel maggior numero.[1]

Questo passo è estremamente incisivo nel mostrare che le leggi (di allora) o erano formulate in funzione dell’interesse privato, oppure erano nate “da una fortuita e passeggiera necessità”. Quindi, nel migliore dei casi, è stato un risultato neppure voluto. Il legislatore semplicemente cura i suoi propri interessi privati e quindi le leggi sono semplicemente il frutto di questi o del caso. Il sistema penale trarrà evidentemente ragione di esser estremamente tarato dal fatto stesso che la legge è decisamente mal fondata.

Quindi, i principi di riforma introdotti da Beccaria sono molto meno legali di quanto non lo siano politici. Intanto, bisogna ridurre al minimo l’arbitrio del legislatore, del sovrano e della magistratura. Essi devono svolgere il bene pubblico e far sì che abbia un senso positivo la comune socialità. Per fare questo, bisogna avere una riforma dell’intero corpus di leggi, che dovrebbero essere scritte tenendo a mente i suoi scopi: concedere la massima libertà possibile ai singoli cittadini e minimizzare le possibilità di ingiustizia reciproche.

In secondo luogo, la legge non deve essere suscettibile di interpretazione e dovrebbe essere chiara per tutti, ovvero almeno da uomini ragionevoli. Inoltre, il processo penale deve essere pubblico per consentire una trasparenza sufficiente dell’operato dei magistrati. Infine, Beccaria introduce anche un elemento formale per valutare la bontà di una legge: una legge è buona se fa il bene del maggior numero. Si faccia caso che qui il “fare il bene del maggior numero” rimane ambiguo: anche una pessima legge forse potrebbe fare il bene del maggior numero e allora diverrebbe ipso facto buona. Inoltre, non è sempre né chiaro né semplice capire quale sia la formulazione che garantisce il migliore degli effetti possibile. Come già detto, Beccaria non propone analisi di dettaglio se non in alcune circostanze (per esempio, nel celebre e geniale paradosso della tortura, Beccaria (1764), p. 43), su cui ritorneremo. Quindi, in questo come in altri casi, bisogna considerare che è l’idea più che la definizione precisa e rigorosa ad essere importante per Beccaria. E tutto sommato non è neanche un approccio più di tanto fallace: esso esclude a priori la possibilità di leggi ad hoc, ad personam, ad uso e usufrutto di caste etc..

Quindi, comunque, anche con una semplice formulazione, Beccaria denuncia sostanzialmente tutto il sistema politico fondato sulla giustizia di un insieme di leggi imperfetto. Il risultato fu, dunque, quello di suscitare veementi critiche che, però, non riuscirono ad arginare il suo successo, se non furono direttamente parte in causa di esso.


 

  1. Antropologia e i principi del sistema penale

L’uomo è un essere senziente le cui conoscenze sono determinate esclusivamente dalle sensazioni. Le sue decisioni e la sua volontà possono essere decise attraverso la ragione, ma per lo più sono le passioni, correlato emotivo delle sensazioni, a dominare la sua mente. Gli esseri umani vedono e misurano più facilmente il vantaggio presente, perché lo contemplano in modo chiaro e distinto, rispetto ad un vantaggio lontano e remoto. Per questo essi sono spinti al delitto, quando non si diano delle sensazioni opposte alla realizzazione del vantaggio che gli si propone al momento presente:

Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l’altra come effetto necessario immancabile. Egli è mostrato che l’unione delle idee è il cemento che forma tutta la fabbrica dell’intelletto umano, senza di cui il piacere ed il dolore sarebbero sentimenti isolati e di nessun effetto. Quanto più gli uomini si allontanano dalle idee generali e dai principi universali, cioè quanto più sono volgari, tanto più agiscono per le immediate e più vicine associazioni, trascurando le più remote e complicate, che servono che agli uomini fortemente appassionati per l’oggetto a cui tendono, poiché la luce dell’attenzione rischiara un solo oggetto, lasciando gli altri oscuri. Servono parimente alle menti più elevate, perché hanno acquistata l’abitudine di scorrere rapidamente su molti oggetti in una volta, ed hanno la facilità di far contrastare molti sentimenti parziali gli uni con gli altri, talché il risultato, che è l’azione, è meno pericoloso ed incerto.[2]

Da questo lungo passo, come da altri, si può ricostruire la visione antropologica di Beccaria, in piena assonanza con Spinoza e Hume (di quest’ultimo pare abbia letto alcune opere ed effettivamente è ragionevole supporlo perché il richiamo di questo passo è chiaramente ad una nozione humeana della conoscenza). Quindi l’uomo molto più dominato dalle passioni, dovute a percezioni, che non rispetto alla ragione:

Ho detto che la prontezza delle pene è più utile, perché quanto è minore la distanza del tempo che passa tra la pena ed il misfatto, tanto è più forte e più durevole nell’animo umano l’associazione di queste due idee, delitto e pena, talché insensibilmente si considerano uno come cagione e l’altra come effetto necessario e immancabile.[3]

Da questo principio antropologico, apparentemente importante esclusivamente per ragioni epistemologiche, si deduce l’estrema empatia che Beccaria nutre per il cittadino ordinario (quello definito “volgare” giusto nella citazione sopra, ovvero incapace di muovere azione per ragioni di principio universali e generali ma solo in base all’umore del momento). Beccaria è estremamente empatico nei confronti “dell’uomo debole”, in quanto ne comprende le ragioni di fallibilità. Anche i migliori intelletti faticano e spesso cadono anche loro di fronte alla forza preponderante della passioni. Non si può pretendere che la media dell’umanità, ben lontana dalla grandezza dei più alti intelletti, possa fare di meglio e che non sia indotta all’errore il più delle volte e al giusto il meno e per lo più per ragioni casuali.

Anche se poi la lezione verrà tratta successivamente, è già da Dei delitti e delle pene che il sistema penale, e carcerario, si reinterpreta come “sistema educativo”. Infatti, Beccaria sostiene esplicitamente che i delitti possono essere solamente diminuiti, e non eliminati, a condizione che il reo si renda conto di aver sbagliato e possa correggere successivamente l’errore. I delitti possono essere diminuiti e non eliminati perché dipendono dalla stessa natura umana che, come visto, è incline a tentare di realizzare il proprio interesse presente in funzione della sua capacità di credere di realizzarlo: alcuni individui tenderanno a prendersi dei rischi, per realizzare i prori scopi, qualora credano che la legge sia aggirabile. Quindi, ancora una volta, si tratta di un principio di carità nei confronti del reo: non deve essere “purificato”, cioè emendato nell’anima o nella mente.

Dalla semplice considerazione delle verità fin qui esposte egli è evidente che il fine delle pene non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. (…) Il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali.[4]

Non si tratta di peccati religiosi. Il reo è stato condotto suo malgrado (in un senso metafisico) a fare il male dalla natura umana stessa che, nelle circostanze appropriate, tende a infrangere la legge. C’è un senso molto chiaro in cui il reo non ha colpa più di quanto non l’abbia il fatto che egli abbia risposto in modo sbagliato a delle circostanze che gli rendevano quell’atto estremamente probabile. Un uomo arrostisce una bistecca. Il cane vede la bistecca e l’uomo non c’è e se la prende. Il cane è reo di aver rubato la bistecca? Diremmo di no, nella misura in cui il cane non poteva fare diversamente (così si ritiene). Nell’uomo non si dà magari lo stesso principio deterministico nel comportamento, ma il risultato non è dissimile, secondo Beccaria. Quindi il sistema penale deve essere concepito come “dolce” (parola usata ripetutamente da Beccaria).

Beccaria propone una serie di principi per riformare il sistema penale. Il primo è la legge di proporzionalità della pena: “…l’unica e vera misura dei delitti è il danno fatto alla nazione, e però errarono coloro che credettero vera misura dei delitti l’intenzione di chi la commette” (Beccaria (1764), p. 22). Beccaria distingue diversi tipi di danno possibili: (a) delitti contro la persona, (b) delitti contro la proprietà privata, (c) delitti di infamia, (d) delitti contro lo stato e (e) delitti contro la tranquillità pubblica. Abbiamo visto che lo stato fonda la sua legittimità perché consente di mantenere la massima libertà possibile e di evitare i rischi dello stato di natura. Quindi, i delitti contro lo stato sono delitti contro ciascuna persona e, perciò, i peggiori. A seguire ci sono i delitti contro la persona (fisica). I delitti di infamia sono, invece, tutti quei danni inflitti ad un cittadino per via della manipolazione del suo onore e della sua opinione pubblica. Questo non sarebbe un problema così importante nello stato di natura, ma in società gli individui interagiscono tra loro in virtù di opinioni e referenze. Per vivere in società, le persone hanno bisogno ciascuna delle altre e ciò che altera la cooperazione o addirittura ne mina la possibilità, diventa un delitto. Una calunnia, ad esempio, può rendere invivibile la vita di un individuo nelle giuste circostanze e quindi Beccaria, giustamente, la considera un delitto.

La legge di proporzionalità stabilisce una misura nella pena e questa misura non dipende dall’intenzione. Questo significa che il problema non è stabilire se una persona ha compiuto o meno un delitto intenzionalmente, quanto il fatto che la pena sia commisurata al minimo possibile rispetto al danno arrecato. Se un individuo ha rotto un vaso a qualcuno, egli lo deve risarcire sia per il vaso, sia per le eventuali spese collaterali. Non deve, però, essere applicata alcuna pena superiore a quanto richiesto dal minimo possibile. Quindi non solo la legge deve applicare una pena che sia proporzionale al danno, ma anche che sia per dimensione la inferiore stimabile. Naturalmente, Beccaria non riesce a fornire algoritmi di decisione o sistemi effettivi per calcolare precisamente i danni arrecati dai delitti, ma almeno chiarisce che il problema è quello. Tuttavia, egli sottolinea che la pena, a parità di proporzione, deve essere quella che rimane più impressa: “Quelle pene dunque e quel metodo d’infliggerle deve essere prescelto che, serbata la proporzione, farà una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo” (Beccaria, (1764), p. 31).

Oltre al principio di proporzionalità e al principio di minimo, Beccaria considera il principio di inevitabilità. Non si devono dare eccezioni all’interno dello stato per i trasgressori della legge. Inoltre, questi ultimi non devono avere la possibilità, anche remota, di potersi evitare la pena. Infatti, quando le leggi consentono eccezioni rendono la pena un rischio calcolabile o comunque accettabile. In poche parole, rendono le leggi cattive maestre e quindi non prevengono i delitti.

La pena deve essere proporzionata al delitto, deve essere la più piccola possibile ma inevitabile. Tuttavia, esse non devono neppure essere applicate in termini troppo distanti rispetto all’eventuale delitto commesso. Infatti, la detenzione dovrebbe già far parte della pena, anzi è proprio la pena par excellance secondo Beccaria, e il tempo tra condanna e la pena dovrebbe essere il minimo possibile proprio perché il tempo che trascorre è già esso stesso parte della pena:

Egli è dunque di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena, se si vuole che nelle rozze menti volgari, alla seducente pittura di un tal delitto vantaggioso, immediatamente riscuotasi l’idea associata alla pena. Il lungo ritardo non produce altro effetto che di sempre più disgiungere queste due idee…[5]

Oltre a quanto sopra, Beccaria sostiene che: “Io non trovo eccezione alcuna a quest’assioma generale che ogni cittadino deve sapere quando sia reo o quando sia innocente. (…) L’incertezza della propria sorte ha sacrificate più vittime all’oscura tirannia che non la pubblica e solenne crudeltà” (Beccaria, (1764), p. 30). Abbiamo avuto modo di dire che per Beccaria non si devono dare eccezioni alle leggi perché tutta la società è unita e fondata sulle leggi stesse. Non esistono eccezioni neanche per il diritto penale: “Dentro i confini di un paese non dev’esservi alcun luogo indipendente dalle leggi” (Beccaria, (1974), p. 86)).

Quindi a questo punto possiamo riportare i principi che dovrebbero fondare il processo penale:

  1. Principio di proporzionalità.
  2. Principio di minimo.
  3. Principio di inevitabilità.
  4. Principio di prossimità temporale tra il delitto e la pena.
  5. Principio di trasparenza processuale.
  6. Principio di trasparenza legale.
  7. Non esiste alcuna eccezione a (1-6).

A questi principi costitutivi si può aggiungere il principio già incontrato sopra, ovvero che ogni legge deve anche essere utile, ovvero fare il bene del maggior numero. Questo principio serve a costituire un valido test dal punto di vista dei contenuti della legge. Dal punto di vista della forma, invece, vale il principio di chiarezza, ovvero che la legge deve essere formulata nel modo più chiaro e intellegibile possibile.

  1. La prova e la tortura

All’interno de Dei delitti e delle pene Cesare Beccaria considera più volte i problemi epistemologici del processo penale. Infatti, il problema consiste nell’accertamento della colpevolezza di un cittadino di aver commesso un certo danno a qualcuno. Il processo dovrebbe consistere esattamente nella constatazione delle prove. Per valutare queste ultime è lecito riferirsi ad una nozione intuitiva della probabilità:

Vi è un teorema generale molto utile a calcolare la certezza di un fatto, per esempio la forza degl’indizi di un reato. Quando le prove di un fatto sono indipendenti l’una dall’altra, cioè quando gl’indizi non si provano che tra di loro, quanto maggiori prove si adducono tanto è minore la probabilità del fatto, perché i casi che farebbero mancare le prove antecedenti fanno mancare le susseguenti. Quando le prove di un fatto tutte dipendono egualmente da una sola, il numero delle prove non aumenta né sminuisce la probabilità del fatto, perché tutto il loro valore si risolve nel valore di quella sola da cui dipendono. Quando le prove sono indipendenti l’una dall’altra, cioè quando gli indizi si provano d’altronde che da se stessi, quanto maggiori prove si adducono, tanto più cresce la probabilità del fatto, perché la fallacia di una prova non influisce sull’altra.[6]

Quanto detto sopra continua a valere anche in sede probatoria. Le prove non devono essere estratte in modo contorto, in modo non trasparente e soprattutto bisogna valutare la testimonianza in funzione dell’attendibilità del teste, ovvero rispetto agli eventuali benefici che quest’ultimo potrebbe avere dalla condanna del cittadino imputato. Beccaria, quindi, rifiuta quasi tutta l’impalcatura epistemologica del sistema giudiziario a lui coevo perché fondata su prove quasi sempre arbitrarie e suscettibili di dubbio. Soprattutto, egli condanna la tortura in modo netto, da un punto di vista processuale perché epistemicamente infondata.

La tortura dovrebbe essere già di per sé illegale perché nessun cittadino rimetterebbe la propria libertà nelle mani di un sovrano che ha tale diritto su di lui. Ma anche se le cose potessero stare diversamente, la tortura non è fruttuosa da un punto di vista epistemico perché non incentiva la massimizzazione della verità. Al contrario, essa stimola l’uomo forte a resistere alle sofferenze per riuscire illeso. Inoltre, la tortura è qualcosa di intrinsecamente paradossale, almeno da questo punto di vista:

Una strana conseguenza che necessariamente deriva dall’uso della tortura è che l’innocente è posto in peggiore condizione che il reo; perché, se ambidue sieno applicati al tormento, il primo ha tutte le combinazioni contrarie perché o confessa il delitto, ed è condannato, o è dichiarato innocente, ed ha sofferto una pena indebita; ma il reo ha un caso favorevole per sé, cioè quando, resistendo alla tortura con fermezza, deve essere assoluto come innocente; ha cambiato una pena maggiore in una minore. Dunque l’innocente non può che perdere e il colpevole può guadagnare. La legge che comanda la tortura è una legge che dice: Uomini, resistete al dolore, e se la natura ha creato in voi uno inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io creo in voi un affetto tutto contrario, cioè un eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi, dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli e gli slogamenti di ossa.[7]

Il punto è interessante. Posto un reo e posto un innocente, si danno quattro possibilità. L’innocente può confessare un delitto che non ha commesso per evitarsi la pena oppure può resistere, e allora ha pagato ingiustamente. Il reo, invece, può comunque tentare di resistere e non confessare la pena e allora non ha pagato la pena giusta. Il risultato, dunque, è insoddisfacente. La tortura non solo non esclude il peggiore dei casi (il reo impunito) ma addirittura pone il rischio dell’eliminazione del migliore (l’innocente punito).

La tortura, secondo Beccaria, è inefficiente. Non serve neppure a disincentivare i delitti proprio perché (a) ti spetta comunque e (b) se sei colpevole, puoi salvarti. Questo è un esempio di legge dannosa per Beccaria: è diseducativa (consente l’evitabilità della pena) e non fa il bene del maggior numero. Da poco qualcuno ha sostenuto che la tortura è irrazionale in ogni circostanza ma che Beccaria non considerato alcuni casi in cui la tortura viene approvata per altre ragioni. E’ vero che in Dei delitti e delle pene l’argomento è considerato solo in veste puramente epistemologica, ma in realtà possiamo comunque trarre delle conclusioni a partire dalle assunzioni di Beccaria.

In effetti, Beccaria non pensa che abbia alcun senso utilizzare la tortura, per esempio, per umiliare qualcuno. In primo luogo, da illuminista, lui crede nel progresso dell’umanità e considera una simile condizione semplicemente una barbarie da non giustificarsi in alcun modo. Ad esempio, certi stati normalmente illuminati del mondo occidentale, hanno impiegato la tortura contro alcuni terroristi. Questi, secondo Beccaria, non avevano nessun diritto di torturare queste persone anche qualora l’obiettivo fosse mostrare al mondo quale è la condizione di chi viola la volontà di tale paese. Ma in realtà, la tortura non disincentiva gli atti criminosi ma addirittura li può eccitare: essere torturati per ragioni di principio può conseguire nell’esatto opposto, ovvero rendere una pena un obiettivo. Quindi, la tortura in quanto tale è inefficiente in questo senso ed è comunque un sintomo di barbarie che semplicemente non può giustificarsi in alcun modo credibile né con l’utilità né con argomenti politici e morali.

In secondo luogo, è vero che Beccaria non considera la tortura secondo principi di utilità dissimili da quella di ricavare prove per processi penali, ma egli sottolinea che uno stato non ha alcun diritto di torturare un suo cittadino per il patto stesso che rende possibile lo stato. Rimarrebbe ancora la possibilità di torturare cittadini di altri stati, in particolari circostanze. Ma Beccaria difende sostanzialmente il diritto di asilo. Quindi, in definitiva, Beccaria non difende la tortura da nessun punto di vista.


  1. Il lascito di Beccaria

E’ difficile stabilire sino a che punto il successo di Beccaria sia stato qualcosa di più di quanto si legge sui libri di testo. E’ triste constatare che la gran parte, se non l’interezza, dei problemi considerati da Beccaria siano essenzialmente attuali. E non perché la natura umana sia immutabile ma perché la sua applicazione storica è stata capace di creare nuove forme di ingiustizia.

Prima di tutto, il principio di proporzionalità della legge è di per sé difficile da definire in concreto, ma talvolta la formulazione della legge, l’eventuale pena e l’eventuale delitto sono totalmente slegate tra loro. Per esempio, si danno casi concreti in cui se non si rispetta una scadenza burocratica, già notoriamente non rispettabile, si perde la possibilità di avere una qualifica. La definizione della legge può essere rigorosa a tal punto da rendere il cittadino reo necessariamente. Nessuna legge dovrebbe essere formulata in modo da condannare ipso facto il cittadino, eppure simili leggi sono tutt’altro che rare. Al contrario, lo stato sembra essere retto su leggi formulate proprio con l’intento di far ricadere il cittadino nel crimine, inteso come infrazione alla legge. Il risultato è che si crea uno stato di connivenza tra la burocrazia e il cittadino, dove la burocrazia non assolve parte dei suoi compiti per non rendere la vita del cittadino insopportabile oltre misura. Il cittadino, però, sa di aver infranto la legge. Quindi, sa che in altre circostanze può attendersi simile clemenza. Quindi, Beccaria avrebbe notato infatti che nessuna legge di utilità pubblica può pretendere che il cittadino sia reso reo de facto dalla formulazione stessa della legge in questione.

Quindi il principio di inevitabilità della pena è già stato minato. Per far funzionare uno stato che ha un codice legale che nessuno domina e che si può leggere interamente solo in una ventina d’anni, dedicando il proprio tempo solo a quello, si richiede che il cittadino non sia capace di sapere tutte le leggi e deve anzi appigliarsi all’estrema speranza che egli non venga punito per leggi che non avrebbe voluto neppure infrangere se solo le avesse sapute o avesse potuto non infrangerle. Anche questo principio è così spesso disatteso nella vita quotidiana che non vale la pena di ragionarci ancora.

Ma il più clamoroso caso di infrazione ai principi di Beccaria, è il principio di prossimità temporale tra delitto e pena. Non solo si sono dati casi di persone che hanno atteso venti o anche trent’anni prima di avere una sentenza ma ormai è la norma attendere per anni la sentenza, anche per delitti gravi. Il risultato è che l’opinione pubblica ha avuto tutto il tempo per distruggere l’esistenza a cittadini ordinari ed elogiare i grandi criminali: i primi sono imputati della debolezza umana perché è sempre la puntata più probabile e non si ha certo voglia di aspettare a stabilire se il cittadino è innocente. Il danno all’opinione può essere irreparabile a tal punto che l’individuo non può più vivere in società: le stesse istituzioni sono spesso ree o conniventi con la distruzione dell’opinione pubblica e dell’onore di un cittadino che, se anche fosse reo, non sarebbe da distruggere in un simile modo. Se invece chi infrange la legge è un cittadino facoltoso, soprattutto dalla crisi economica in avanti, egli viene elogiato come esempio estremo di abilità intellettuale e scaltrezza, mito su cui una serie come House of Cards ci ha fondato direttamente la credibilità. Infatti, i grandi criminali vengono visti come eroi del popolo perché più della giustizia ne mostrano i lati migliori e peggiori. Nonostante una superficiale narrativa politicamente corretta, le associazioni mafiose non sono così malviste nella media della società e questo si mostra di continuo e in molti modi.

Infine, si dice, con Hobbes, che è il cittadino ad avere l’onere dell’onniscienza giuridica: il legislatore non può prendersi l’onere di fare altro che rendere pubbliche le leggi. E questo vien fatto. E’ vero. Ma la normale burocrazia, la lettera giuridica ordinaria, è illeggibile a chiunque non abbia una competenza linguistica elevata. Non solo, ma i gruppi economici più potenti sfruttano questo stato di non equivalente accesso al diritto semplicemente perché hanno avvocati migliori. E questo è possibile (a) perché ci sono tante leggi che nessun singolo avvocato da solo le può dominare e (b) perché le leggi sono scritte in modo tanto oscuro e contorto che non è infrequente trovare addirittura errori nella loro formulazione.

Non siamo cambiati neppure in questo dai tempi di Cesare Beccaria. Il sistema carcerario non solo funziona solo raramente ma le violenze all’interno non sono così infrequenti, a tal punto che anche la stampa, sempre alla ricerca di simili casi di violenza istituzionale (proprio perché eccita l’immaginazione dei lettori adesso anche con immagini sempre più dettagliate e sempre più fuorvianti) spesso ne mostra i risultati.

C’è una differenza, però, rispetto ai tempi di Cesare Beccaria. L’educazione è cambiata e siamo più istruiti. I delitti sono scomparsi? Le ingiustizie dell’ordinaria amministrazione della cosa pubblica sono terminate? No, sono solo più sottili. Sono diventati più subdoli i modi e l’arbitrio ha trovato le sue nicchie ecologiche per continuare a sopravvivere. Sarebbe stato il caso di aggiungere anche un altro principio: il principio del numero minimo possibile di leggi e della massima trasparenza possibile. Beccaria invocava i secoli futuri per i suoi lumi. Oggi abbiamo la sua luce che rischiara i nostri abiti sporchi, pieni di macchie e getta un’ombra che va anche oltre. La parabola storica dal XVIII secolo ha conosciuto momenti di reale sviluppo e periodi in cui era credibile un progresso associato anche ad uno sviluppo. Ma niente è irreversibile, se non l’ingiustizia pagata nel passato e la morte: la seconda rende la storia irripetibile e la prima crea la percezione dell’unicità del passato. Nessuno può ripagarci di quanto abbiamo degli errori degli altri, che abbiamo dovuto pagare noi in accordo alle sacre leggi. Poteri di varia natura determinano il reale corso delle cose, come tanti piccoli feudi all’interno di un reame in cui ogni signorotto è nemico ed ostile del suo pari, del suo inferiore e superiore. E la legge è solo una vestigia di uno stato di iniquità in cui il debole rimane debole e il forte rimane forte. E ormai Dei delitti e delle pene è entrato nell’obitorio dei testi scolastici.


[1] Beccaria C., (1764), Dei delitti e delle pene, Einaudi, Torino, p. 9.

[2] Ivi., Cit., p. 48-49.

[3] Ivi., Cit., p. 48.

[4] Ivi., Cit., p. 31.

[5] Ivi., Cit., p. 49.

[6] Ivi., Cit., p. 34.

[7] Ivi., Cit., 44.


Giangiuseppe Pili

Giangiuseppe Pili è Ph.D. in filosofia e scienze della mente (2017). E' il fondatore di Scuola Filosofica in cui è editore, redatore e autore. Dalla data di fondazione del portale nel 2009, per SF ha scritto oltre 800 post. Egli è autore di numerosi saggi e articoli in riviste internazionali su tematiche legate all'intelligence, sicurezza e guerra. In lingua italiana ha pubblicato numerosi libri. Scacchista per passione. ---- ENGLISH PRESENTATION ------------------------------------------------- Giangiuseppe Pili - PhD philosophy and sciences of the mind (2017). He is an expert in intelligence and international security, war and philosophy. He is the founder of Scuola Filosofica (Philosophical School). He is a prolific author nationally and internationally. He is a passionate chess player and (back in the days!) amateurish movie maker.

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